Bassa Tensione | Direttiva 2014/35/UE

La Direttiva 2014/35/UE, che dal 20 aprile 2016 sostituisce la precedente Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio datata al 12 dicembre 2006, rappresenta il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Tale Direttiva intende per “materiale elettrico” tutti i componenti, gli apparecchi, gli impianti e le installazioni destinati ad essere alimentati o sottoposti ad una tensione alternata compresa fra 50 Vrms e 1000 Vrms oppure ad una tensione continua compresa fra 75 V e 1500 V.

La Direttiva non si applica alle macchine ed agli utensili elettrici soggetti alla Direttiva macchine 2006/42/CE.

Il fabbricante è responsabile della conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla Direttiva, il cui rispetto è garantito dalla piena applicazione delle norme armonizzate che stabiliscono buone pratiche costruttive e metodi di prova e valutazione.

Il fabbricante può applicare il marchio CE all’apparecchiatura dopo aver predisposto un fascicolo tecnico, effettuato un’adeguata analisi dei rischi e redatto la Dichiarazione CE di Conformità.


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