Certificazione Macchine | Direttiva 2006/42/CE

Gli Stati membri dell'Unione Europea adottano tutte le misure necessarie affinché le macchine o i componenti di sicurezza possano essere commercializzati e messi in servizio soltanto se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, purché siano debitamente installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro destinazione.

Le macchine e i componenti di sicurezza devono rispondere ai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della salute indicati nell’Allegato I della Direttiva.

Per attestare la conformità delle macchine e dei componenti di sicurezza alle disposizioni della direttiva, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve redigere, per ciascuna macchina o per ciascun componente di sicurezza, una dichiarazione di conformità, inoltre e soltanto per le macchine, deve apporre la marcatura CE.

Prima di commercializzare una macchina, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella comunità deve:

  1. Se la macchina non è contemplata nell’Allegato IV della Direttiva, costituire il fascicolo tecnico secondo le indicazioni dell’Allegato VII A e seguire la procedura di valutazione della conformità e controllo di fabbricazione come indicato dall’Allegato VIII.
  2. Se la macchina è contemplata nell’Allegato IV della Direttiva e costruita conformemente ad una norma armonizzata, costituire il fascicolo tecnico secondo le indicazioni dell’Allegato VII A e seguire una delle seguenti procedure:
    1. procedura di valutazione della conformità e controllo di fabbricazione come indicato dall’Allegato VIII.
    2. procedura di Esame CE di Tipo e controllo di fabbricazione secondo l'Allegato IX.
    3. Procedura di Garanzia della Qualità Totale come indicato dall’Allegato X.

Le procedure di cui agli Allegati IX e X indicate nei suddetti punti “2b” e “2c” sono espletate da Organismi Notificati alla Comunità Europea ritenuti in possesso dei requisiti minimi indicati nella stessa direttiva.

La Direttiva 2006/42/CE introduce anche il concetto di “quasi macchine” per le quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve preparare la documentazione tecnica pertinente di cui all’Allegato VII B, le istruzioni di assemblaggio di cui all’Allegato VI e preparare la Dichiarazione di Incorporazione di cui all’Allegato II parte 1 sezione B.


Servizio erogato da MTIC InterCert Srl.

Contatta i nostri Uffici di Rho (MI) per richiedere un preventivo.

t. +39 02 97071800 - m. info@mtic-group.org